Monitoraggio Gas Radon

IL MONITORAGGIO GAS RADON 

Il radon è un gas radioattivo naturale che si genera spontaneamente nel terreno e nelle rocce in seguito al normale decadimento dell’Uranio. A differenza di altri gas il radon è inodore e insapore: non è possibile avvertirne la presenza se non con un’analisi specifica. Il rischio da contaminazione deriva dall’accumulo in concentrazioni elevate. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il radon come la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo di sigaretta; respirandolo può venire a contatto con il tessuto polmonare, danneggiandone le cellule. Il gas radon penetra negli edifici a causa della differenza di pressione tra l’ambiente interno e quello esterno

La Direttiva UE 59/2013 richiede agli Stati membri di stabilire livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di gas radon in ambienti chiusi. Secondo la direttiva il livello di riferimento è di 300 Bq/m3 all’anno, ogni Stato dovrà promuovere interventi di monitoraggio di questo gas e un piano d’azione che affronti i rischi dovuti dall’esposizione al radon negli edifici.

Questa breve premessa era doverosa per poter spiegare, più avanti, perché la Regione Puglia, prima regione in Italia, abbia obbligato tutte le attività aperte al pubblico al monitoraggio di questo gas.

La Regione Puglia si è mossa d’anticipo con la Legge Regionale Radon del 3 Novembre 2016 n. 30 modificata dall’art. 25 della L.R. 9 Agosto 2017 n. 36.

La Legge Regionale impone a tutti gli edifici strategici di cui al DM 14/01/2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne nonché per gli edifici esistenti ed aperti al pubblico (sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superfice non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il   superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione) di procedere ad avviare le misurazioni delle concentrazione di gas radon su base annuale entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Per tali edifici l’obbligo è valido se i locali sono ubicati a piano terra, interrati e seminterrati.

Al termine della campagna di monitoraggio dovranno essere trasmessi gli atti, entro un mese, al comune interessato ed all’ARPA Puglia.

In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a 30 giorni, pena la sospensione della certificazione di agibilità.

FEDERTERZIARIO LECCE ha sottoscritto una convenzione con una società certificata come Organismo di Misura e tramite rivelatori passivi a tracce modello CR39 misura la concentrazione media in un anno di radon.

I rivelatori vengono consegnati in apposite buste sigillate impermeabili al Radon.

Il servizio “minimo”, che comprende nr. 1 posizionamento con nr. 2 rilevazioni nell’arco dell’anno (nr. 1 a semestre) e la certificazione, È GRATUITO per tutti gli associati FEDERTERZIARIO LECCE.

Per ricevere qualsiasi chiarimento potete rivolgerti all’indirizzo mail lecce@federterziario.it o  telefonicamente al numero 0832/312322